Entro il 31 gennaio 2020, i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti devono inviare telematicamente agli uffici competenti il prospetto informativo sulla loro situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili (Legge n.68/1999).

Obbligati all'invio del prospetto informativo sono solamente i datori di lavoro per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio del prospetto (31 dicembre 2019), cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Dal collocamento mirato deriva l’istituto delle assunzioni obbligatorie. Le aziende con più di 14 dipendenti devono riservare una quota destinata a: invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46 al 100%, invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%, gli invalidi per servizio (ex dipendenti pubblici , compresi i militari), invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all'ottava categoria, i non vedenti e i sordomuti; categorie protette: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria), vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.
I datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti:

  • Dai 15 ai 35, sono obbligati ad assumere un disabile
  • Dai 36 ai 50, devono assumere 2 disabili
  • oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati

I datori di lavoro presentano la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione.

La determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere è data dal computo, tra i dipendenti, di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

Non sono computabili: i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, i disabili, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore  i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, i lavoratori a domicilio e i lavoratori che aderiscono al “programma di emersione”, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di formazione-lavoro, i lavoratori con contratto di reinserimento.

L’obbligo di assumere lavoratori appartenenti alla categoria dei disabili è sospeso, temporaneamente, nei confronti delle imprese:

  • in ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con in intervento straordinario di integrazione salariale
  • in situazione dichiarata di fallimento, in liquidazione
  • che stipulano contratti di solidarietà
  • in mobilità, limitatamente alla durata della mobilità. Qualora la procedura si concluda con il licenziamento di più di cinque lavoratori, la sospensione si proroga di un anno
  • che hanno sottoscritto degli accordi di incentivo all'esodo ai sensi dell'art. 4, commi 1-7 della Legge 92/2012 (Circolare MLPS n.22/2014)

Nei casi sopra indicati, nel periodo in cui l’azienda rimane in attesa di ricevere l’autorizzazione, il Servizio Provinciale Competente può concedere la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.


L'esonero parziale dall’obbligo di assunzione dei disabili interessa i datori di lavoro che per le speciali condizioni dell'attività lavorativa aziendale non possono occupare l'intera percentuale e, a fronte della presentazione dell’apposita richiesta, hanno ottenuto l'autorizzazione al parziale esonero dall'obbligo di assunzione. Esso può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:

  • faticosità della prestazione lavorativa
  • pericolosità connaturata al tipo di attività
  • particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

L'esonero parziale si sostanzia nel versamento di un contributo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto.

L'esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente prorogabile.

È previsto poi che, ai fini dell’esonero dagli obblighi di assunzione, si consideri nel personale di cantiere del settore edile anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori.

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

In caso di ritardato invio del prospetto informativo trova applicazione una sanzione amministrativa fissa di 635,11 euro maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo oltre il 31 gennaio.

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