ELEMENTI PRINCIPALI DELLA ROTTAMAZIONE TER
Dal Decreto Legge approvato nel Consiglio dei Ministri 23 del 15 ottobre 2018 si evidenzia la possibilità di una Rottamazione-ter che prevede la possibilità di ridefinire il proprio debito con il fisco (relativo al periodo tra il 2000 e il 2017) a condizioni agevolate, tra cui
• l’esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora,
• la possibilità di rateizzare il pagamento in massimo 10 rate consecutive di pari importo in 5 anni
• il tasso di interesse ridotto al 2% l’anno
• la possibilità di compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
In generale, per prima cosa è previsto che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 possano essere estinti senza versare sanzioni e interessi. Il versamento di tali importi potrà essere versato in due modalità, cioè in un’unica soluzione o con pagamento dilazionato in 10 rate. Dato che le rate avranno scadenza semestrale, adottando la rateizzazione è possibile versare quanto dovuto in 5 anni - con tasso annuo del 2%,
Chi ha già aderito alla rottamazione-bis ed è in regola con i pagamenti delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 o le salderà entro il 7 dicembre 2018, avrà l’accesso automatico alla rottamazione-ter con la possibilità di suddividere in 10 rate fino a 5 anni il debito residuo con la scadenza del pagamento il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 31 luglio 2019.
Il contribuente dovrà:
• presentare all’agente della riscossione domanda di adesione alla rottamazione entro il 30.04.2019;
• indicare in tale domanda le modalità di versamento e nel caso, il numero di rate prescelte;
• indicare nella domanda di adesione, l’intenzione di rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi che intende definire. Il giudizio sarà sospeso dal giudice fino al pagamento di quanto dovuto dietro presentazione della dichiarazione. Il giudizio si estinguerà dopo la produzione di una delle due parti della documentazione attestante i versamenti eseguiti e il perfezionamento della procedura. Se la rottamazione non si perfeziona per mancati pagamenti allora, su istanza di una delle parti, il giudice potrà revocare la sospensione del giudizio.
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