La definizione di DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) si rinviene nell'art. 28 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro). Si tratta di un documento che tutte le aziende devono redigere ed aggiornare, a prescindere dal settore di attività, dal livello di rischio e dal numero di dipendenti con la sola eccezione delle aziende individuali, quelle a conduzione familiare e i liberi professionisti.

In sintesi, deve necessariamente contenere una relazione specifica rispetto a tutti i rischi cui l'ambiente lavorativo espone i prestatori, deve indicare le misure di prevenzione e protezione attuate, l'individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che devono monitorare sul rispetto delle regole dettate in materia di sicurezza con l'indicazione del nominativo del medico competente , del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST), e, non da ultimo, la precisazione di eventuali mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

Il datore di lavoro, per l’elaborazione e la redazione del DVR, deve avvalersi della consulenza di tecnici specializzati ed esperti nell’ambito della normativa che regola la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La generalizzata diffusione del virus COVID-19 ha determinato anche nei luoghi di lavoro, un incremento del rischio per la salute dei lavoratori, soprattutto per coloro che svolgono la propria attività in squadre o comunque a stretto contatto con altre persone. Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà, quindi, opportunamente contemplare il rischio di contagio da coronavirus ed indicare misure di protezione e modelli di comportamento sociale al fine di contenere il rischio di infezione.

 

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t. 0521233905 - t. 0375260948

Aggiornamento del DVR in relazione al rischio biologico da Covid-19
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