IL CONSORZIO

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. L’attività del consorzio deve dunque svolgersi nell’interesse delle imprese associate (c.d. mutualità).

La normativa distingue con consorzio con attività interna in cui ad esempio il consorzio ha come funzione minima la “disciplina” di determinate fasi delle rispettive imprese, mentre solo i consorzi con attività esterna regolano anche lo “svolgimento” di determinate fasi delle rispettive imprese.

Chi può partecipare

La partecipazione al consorzio è riservata esclusivamente agli imprenditori, siano essi persone fisiche o giuridiche ed indipendentemente dall’oggetto, dalle dimensioni e dalla struttura giuridica dell’impresa. Ciascuna impresa partecipante al consorzio conserva la propria identità ed individualità, ma alcune fasi del processo produttivo (dall’acquisto delle materie prime al prodotto finito) sono disciplinate dalle regole del consorzio.

Nei consorzi con attività esterna l’organizzazione è destinata a svolgere un’attività con i terzi, implicando generalmente, la creazione di un ufficio al quale facciano capo i conseguenti rapporti giuridici.

Il consorzio con attività esterna è privo di personalità giuridica, ma è un autonomo centro di rapporti giuridici ed assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti stipulati in nome proprio, assumendone anche il rischio, di natura extracontrattuale, derivante dalla gestione di un’attività imprenditoriale.

Lo scopo consortile può essere realizzato anche in forma di società commerciali (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata). In tale ipotesi l’oggetto sociale è assorbito dallo scopo consortile, ma le regole di funzionamento sono quelle societarie.

IL CONTRATTO DI RETE

Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria compettività sul mercato e a tale fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predermnati attinenti all'esercizio delle prorpie imprese ovvero a scambiarsi informaziono o prestazioni di natura indistriale, commercila, tecnica o tencologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientrati nell'oggetto della propria impresa. I contratto di rete rappresenta pertanto il modo in cui due o più imrpenditori vogliono:

  • collaborare in forme ed in ambiti attinenti alle prorpie attività;
  • scambiarsi informaizonmo o prestazioni di natura industriale;
  • eserciate in comune una o più attività rinetranti nell'oggetto dela propria attività.

Con al costituzione di una rete tra imprese e l'unione delle capcità di ciscuna, tutte ne trarranno beneficio e tutte potrano affacciarsi sul mercato di settore più solide di prima.

Mentre il Consorzio è ormai da tempo conosciuto, la Rete di Imprese è ad oggi poco utilizzata e soprattutto potrebbe essere un valido mezzo per gestire il personale tra le partecipanti al Contratto.

Si allega in pdf memo relativa al Contratto di Rete di Impresa

Lo studio rimane a vostra disposizione

t. 0375260948 - t. 0521233905

Forme di collaborazione tra società, il contratto di rete e il consorzio
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