Nuove sospensioni dei versamenti nel Decreto Liquidità che vanno ad aggiungersi alle sospensioni presenti nel DL 18/2020 (Cura Italia) di cui abbiamo già parlato in altra nostra circolare.

Come sempre indichiamo in estrema sintesi i punti fondamentali della normativa, rimanendo a disposizione per ogni vostra richiesta.

Soggetti ammessi:

  • ricavi 2019 non superiori a € 50 milioni;
  • diminuzione fatturato marzo / aprile 2020 rispetto a marzo / arile 2019 di almeno il 33%;
  • soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione anche con attività iniziata successivamente al 31.03.19 a prescindere dalla verifica del fatturato.

quanto viene sospeso per i mesi di aprile e maggio:

  • ritenute alla fonte/addizionali;
  • iva;
  • contributi previdenziali, assicurazione obbligatoria

quando si potranno pagare i versamenti sospesi:

  • il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni ed interessi;
  • possibilità di rateizzare in 5 rate (dal 30/06/2020);

si specifiche che:

  • Per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione che risiedono nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione si applica nel caso di una diminuzione del fatturato di almeno il 33% senza limitazione di ricavi;
  • Per soggetti con fatturati superiori a € 50 milioni possibile usufruire del rinvio versamenti nel caso di una diminuzione del fatturato superiore al 50%

Per le società/ditte/liberi professionisi che già avevano usufruito del rinvio versamenti dal 16 marzo al 20 marzo, è stata data la possibilità di versare senza sanzioni entro il 16 aprile. Ricordiamo che i soggetti in oggetto avranno possibilità di pagare al 16 aprile:

  • iva mese di febbraio e saldo iva
  • ritenute di acconto febbraio
  • tassa annuale libri
  • contributi previdenziali e assicurazione obbligatoria;

Contattateci per ogni ulteriore richiesta ed informazione

t. 0375260948 – t. 0521233905

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