Nuove sospensioni dei versamenti nel Decreto Liquidità che vanno ad aggiungersi alle sospensioni presenti nel DL 18/2020 (Cura Italia) di cui abbiamo già parlato in altra nostra circolare.
Come sempre indichiamo in estrema sintesi i punti fondamentali della normativa, rimanendo a disposizione per ogni vostra richiesta.
Soggetti ammessi:
- ricavi 2019 non superiori a € 50 milioni;
- diminuzione fatturato marzo / aprile 2020 rispetto a marzo / arile 2019 di almeno il 33%;
- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione anche con attività iniziata successivamente al 31.03.19 a prescindere dalla verifica del fatturato.
quanto viene sospeso per i mesi di aprile e maggio:
- ritenute alla fonte/addizionali;
- iva;
- contributi previdenziali, assicurazione obbligatoria
quando si potranno pagare i versamenti sospesi:
- il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni ed interessi;
- possibilità di rateizzare in 5 rate (dal 30/06/2020);
si specifiche che:
- Per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione che risiedono nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione si applica nel caso di una diminuzione del fatturato di almeno il 33% senza limitazione di ricavi;
- Per soggetti con fatturati superiori a € 50 milioni possibile usufruire del rinvio versamenti nel caso di una diminuzione del fatturato superiore al 50%
Per le società/ditte/liberi professionisi che già avevano usufruito del rinvio versamenti dal 16 marzo al 20 marzo, è stata data la possibilità di versare senza sanzioni entro il 16 aprile. Ricordiamo che i soggetti in oggetto avranno possibilità di pagare al 16 aprile:
- iva mese di febbraio e saldo iva
- ritenute di acconto febbraio
- tassa annuale libri
- contributi previdenziali e assicurazione obbligatoria;
Contattateci per ogni ulteriore richiesta ed informazione
t. 0375260948 – t. 0521233905