È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 12 ottobre 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, il suddetto DPCM autorizza l’ingresso in Italia di 12.850 cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, comprese le quote (6.150 unità) da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo dei permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

Lavoro non stagionale e autonomo

Ingressi per lavoro subordinato non stagionale - settori interessati:
  • autotrasporto merci per conto terzi
  • edilizia
  • turistico-alberghiero

Totale ingressi, 6.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

  • 4.500 lavoratori subordinati non stagionali provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
  • 1.500 lavoratori subordinati non stagionali provenienti da Paesi con i quali nel corso dell’anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
  • 100 cittadini extracomunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine (art. 23, D.Lgs n. 286/1998);
  • per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 100 cittadini di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea        diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
Ingressi per motivi di lavoro autonomo, 500 cittadini extracomunitari residenti all’estero appartenenti alles eguenti categorie:
  • imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che effettuano un investimento non inferiore a 500.000 euro che comporti la creazione di almeno 3 nuovi posti di lavoro;
  • liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione;
  • titolari di cariche societarie di amministrazione e controllo di cui al Decreto interministeriale n. 850/2011;
  • artisti di chiara fama internazionale o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici e privati;
  • cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start up innovative” ai sensi della Legge n. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla norma e a favore dei quali         sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Requisti specifici per autotrasporto merci per conto terzi

Per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi è necessario che i Paesi sopra richiamati (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina) rilascino patenti di guida equipollenti alla categoria CE, convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità. I lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria, potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di un’impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, la patente dovrà essere convertita.

L’impresa che effettua trasporti, ai fini della richiesta di nulla osta, deve essere:

  • iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
  • iscritta al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) di cui al Regolamento CE n. 1071/2009
  • in possesso di licenza comunitaria in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.

La durata massima del contratto di lavoro sarà pari a un anno. Qualora, invece, il lavoratore possieda già la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato. In caso di trasporti internazionali l’impresa, successivamente alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti e al rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno al lavoratore, dovrà richiedere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro il rilascio dell’Attestato di conducente.

Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato e autonomo.

Quote destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo (6.150 unità) saranno ripartite a livello territoriale dal Ministero del Lavoro.

Condizioni per la conversione del permesso di soggiorno:

  • il lavoratore, all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico, dovrà presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro (valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro) utilizzando il modello ricevuto insieme alla lettera di convocazione.
  • il datore di lavoro dovrà effettuare l’ordinaria comunicazione obbligatoria di assunzione (modello UNILAV) e consegnare una copia della stessa al lavoratore ai fini della richiesta di conversione del permesso.
  • la conversione del permesso di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello VB) è possibile solo dopo almeno 3 mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Con riferimento al settore agricolo, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

Lavoro stagionale

Ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, da ripartire tra Regioni e Province autonome a cura del Ministero del Lavoro e riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

NB: Nella medesima quota sono compresi:

  • 1.000 ingressi riservati ai lavoratori non comunitari, provenienti dai suddetti Paesi, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale;
  • 6.000 ingressi riservati, per il solo settore agricolo, ai lavoratori non comunitari, provenienti dai suddetti Paesi, le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro;

INVIO DELLE DOMANDE

Le domande di nulla osta potranno essere inviate, esclusivamente con modalità telematiche (accesso tramite SPID), a decorrere dalle ore 9.00 del 22 ottobre 2020 per le seguenti categorie:

  • 4.500 lavoratori subordinati non stagionali provenienti da specifici Paesi (articolo 3, comma 1, lettera a) del DPCM in esame);
  • 100 cittadini extracomunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine (articolo 4 del DPCM in esame);
  • 100 cittadini di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela (articolo 4 del DPCM in        esame);
  • 6.150 conversioni di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo (articolo 4 del DPCM in esame);
  • dalle ore 9.00 del 27 ottobre 2020 per i 1.500 lavoratori non stagionali, cittadini di Paesi con i quali, nel corso del 2020, entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM in esame).

Le domande di nulla osta per lavoro stagionale potranno essere inviate, esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere dalle ore 9.00 del 27 ottobre 2020.

* Le istanze saranno trattate in base all’ordine cronologico di presentazione

* I cittadini interessati dovranno dotarsi obbligatoriamente di Spid

Si allega modello con indicato il numero massimo di ingressi previsti da decreto

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Flussi ingresso 2020 - Lavoro stagionale, non stagionale, autonomo e conversione permessi temporanei
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