1. Merito creditizio: non solo numeri di bilancio

  • La banca valuta la capacità dell’impresa di rimborsare il debito nel tempo.
  • L’analisi non si limita ai dati economico-finanziari storici.
  • Rientra nella valutazione anche il rischio di perdita della continuità aziendale.
  • L’assenza di adeguati assetti aumenta la rischiosità e può portare al diniego dell’affidamento

2. L’obbligo degli adeguati assetti nel Codice della crisi

Il Codice della crisi e dell’insolvenza:

  • impone all’imprenditore individuale di monitorare costantemente lo stato di salute dell’impresa;
  • estende alle società l’obbligo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati (art. 2086 c.c.);
  • richiede l’attivazione tempestiva di strumenti per il superamento della crisi in caso di segnali di difficoltà

L’obiettivo è anticipare l’emersione della crisi e preservare la continuità aziendale.

3. Adeguati assetti come fattore di rating bancario

Gli istituti di credito:

  • valutano struttura organizzativa, governance e modello di business;
  • considerano la capacità di redigere budget e piani economico-finanziari attendibili;
  • verificano tempestività e affidabilità delle informazioni contabili

Gli adeguati assetti rappresentano quindi un elemento qualitativo determinante nella formazione del rating.

4. Le Linee guida EBA (EBA/GL/2020/06)

Gli “Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti” impongono alle banche:

  • analisi della struttura organizzativa, del modello di business e della strategia aziendale (punto 144);
  • enfasi su reddito e flussi di cassa prospettici, non solo sulle garanzie (punto 120);
  • utilizzo di proiezioni finanziarie realistiche e ragionevoli (punti 128-129)

Il focus si sposta dall’analisi statica dei dati storici a quella dinamica e prospettica.

5. Pianificazione e controllo: la prova concreta degli assetti

Un’impresa è credibile se:

  • predispone budget coerenti;
  • monitora gli scostamenti tra previsioni e consuntivi;
  • giustifica tempestivamente eventuali deviazioni;
  • programma correttamente la gestione finanziaria.

Errori grossolani nelle proiezioni o sconfini ricorrenti segnalano carenze organizzative

6. Verifica continuativa da parte della banca

Il controllo sugli assetti:

  • riguarda imprese individuali e società;
  • è continuativo nel tempo;
  • tiene conto di eventi organizzativi rilevanti (uscita di figure chiave, criticità familiari, passaggi generazionali non pianificati, verifiche fiscali)

7. Obblighi informativi ex art. 25-decies CCII

Le banche devono comunicare agli organi di controllo societari:

  • riduzioni di affidamenti;
  • peggioramenti delle condizioni;
  • sospensioni o revoche del credito

La norma rafforza il sistema di allerta anticipata, assimilando gli istituti di credito ai creditori pubblici qualificati, seppur con una differenza:

  • per i creditori pubblici la segnalazione è legata a soglie oggettive;
  • per le banche deriva da una valutazione istruttoria complessiva, che include anche l’adeguatezza degli assetti

Conclusione

Gli adeguati assetti non sono un adempimento formale, ma un fattore centrale:

  • per la prevenzione della crisi;
  • per la tutela della continuità aziendale;
  • per l’accesso e il mantenimento del credito bancario.

Oggi la solidità organizzativa incide direttamente sulla bancabilità dell’impresa.

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