Sospensione dei versamenti di dicembre per iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e contributi

Versamenti interessati dalla sospensione

La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nelmese di dicembre 2020 relativi:

·    all’IVA;

·    alle ritenute alla fonte sui redditi di lavorodipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;

·    alle trattenute relative all’addizionaleregionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sosti­tuti d’imposta.

·    ai contributi previdenziali e assistenziali(esclusi i premi INAIL).

Rientrano quindi nella sospensione, in particolare, alcuniversamenti periodici che scadono il 16.12.2020.

Versamenti IVA

Per quanto riguarda l’IVA, rientrano nella sospensione:

·    il versamento relativo al mese di novembre, inscadenza il 16.12.2020;

·    il versamento dell’acconto, in scadenza il28.12.2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo).

Versamenti esclusi dalla sospensione

Tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza il 16.12.2020 nonrientrano invece nella sospensione; si tratta, ad esempio:

·    delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo esulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73;

·    delle ritenute sulle locazioni brevi, ai sensidell’art. 4 del DL 50/2017;

·    delle ritenute sui redditi di capitale, suipremi e sulle vincite;

·    dell’imposta sugli intrattenimenti.

 Sono altresì esclusi dalla sospensione in esame, ad esempio,i versamenti relativi:

·    all’imposta di registro;

·    all’IMU, in relazione alla quale sono inveceapplicabili altre specifiche disposizioni.

Soggetti interessati dalla sospensione

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare dellasospensione dei suddetti versamenti, la previsione normativa è moltoarticolata, in quanto tiene conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica edella limitazione delle attività nelle varie aree del territorio nazionale.

Soggetti che hanno subito una rilevanteriduzione del fatturato o dei corrispettivi
Possono beneficiare della sospensione i soggetti, esercentiattività d’impresa, arte o professione, ovunque localizzati, che rispettanoentrambe le seguenti condizioni:

·    hanno conseguito nel periodo d’impostaprecedente a quello in corso al 30.11.2020 (2019, per i soggetti “solari”)ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;

·    nel mese di novembre 2020, hanno subito unadiminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mesedi novembre 2019.

Soggetti che svolgono attività economiche sospese in tutto il territorio nazionale

Possono beneficiare della sospensione anche i soggetti:

·    che esercitano le attività eco­nomiche sospeseai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020;

·    aventi domicilio fiscale, sede legale o sedeoperativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

·    indipendentemente dall’andamento del fatturato edei corrispettivi e dall’am­­montare dei ricavi o compensi 2019.

 Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, dellesale da ballo e discoteche, delle sale giochi, del­­le sale scommesse, dellesale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, cen­tribenessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, deicongressi e de­gli altri eventi.

Soggetti ubicati nelle c.d. “zone arancioni” o“zone rosse”

La sospensione si applica anche ai soggetti che:

·    esercitano le attività dei servizi diristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d.“zone arancioni” o “zone rosse”, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 delDPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle appositeordinanze del Ministro della Salute;

·    operano nei settori economici individuati nell’Allegato2 al DL 149/2020 (come integrato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020, c.d.“Ristori-ter”), ovvero esercitano l’attivitàalberghiera, l’at­ti­vità di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sedeoperativa nelle c.d. “zone rosse”, di cui all’art. 3 del DPCM 3.11.2020, comeindividuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministrodella Salute.

Alla suddetta data del 26.11.2020, sulla base delle ordinanze del Ministro della Salute del4.11.2020, 10.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020 e 24.11.2020,erano individuate come:

·    “zone arancioni”, le Regioni Pu­glia,Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria eSicilia;

·    “zone rosse”, le Regioni Valle d’Aosta, Lombar­dia,Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma diBolzano.

Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.12.2019

La sospensione dei versamenti in esame si applica anche aisoggetti che hanno intrapreso l’at­tività di impresa, arte o professione indata successiva al 30.11.2019, senza ulteriori condizioni.

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senzaapplicazione di sanzioni e interessi:

·    in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;

oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pariimporto, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

Novità in materia di “rottamazione dei ruoli” e di “saldo e stralcio”

Negli anni passati il legislatore ha introdotto diverse“rottamazioni dei ruoli”, oltre al c.d. “saldo e stralcio” degli omessi versamenti,il cui accesso era subordinato alla presentazione di una domanda a pena didecadenza.

 Il DL 157/2020 non prevede la riapertura dei termini per larottamazione dei ruoli oppure per il saldo e stralcio degli omessi versamenti,ma solo un’ulteriore posticipazione del pagamento delle rate che scadono nel2020.

 

Si rammenta che, in base alla normativa ordinaria, qualsiasiinadempienza inerente alle rate da rottamazione dei ruoli o saldo e stralciodetermina la decadenza dal beneficio, e ciò consiste nella riemersione deldebito anche a titolo di sanzioni e interessi di mora e nell’impossibilità didilazionare il debito.

È tuttavia ammessa una tolleranza di 5 giorni per i ritardi.

Posticipazione delle rate che scadono nel 2020

Prima del DL 157/2020, tutte le rate relative allarottamazione dei ruoli (inclusa quella inerente a dazi doganali e IVA all’importazione)e al c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti, in scadenza nel 2020,andavano pagate entro il 10.12.2020.

Per effetto dell’art. 4 del DL 157/2020, la scadenza vieneposticipata all’1.3.2021. Non è ammessa la tolleranza dei 5 giorni di ritardo.

Tali rate andranno pagate in unica soluzione, senzapossibilità di dilazione.

Dilazione delle somme

Se il debitore, al 31.12.2019, risultava decaduto da unarottamazione dei ruoli concessa in base alle diverse normative che si sonosuccedute nel corso degli anni, è possibile, in deroga alla disciplinaordinaria, presentare domanda di rateazione.

Non è previsto un termine per la presentazione della domanda.

Novità in materia di dilazionedei ruoli

Il debitore che ha ricevuto una cartella di pagamento, oppure un accertamento esecutivo o un avviso di addebito INPS i cui crediti sono giàstati affidati in riscossione, può infatti chiedere una dilazione del debito.

Di norma, salvo situazioni eccezionali, la dilazione viene accordata per un massimo di 72 rate mensili.

La decadenza dalla dilazione si verifica con il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive.

Il DL 157/2020 stabilisce che la presentazione della domanda,sino all’eventuale rigetto o all’even­tuale decadenza, sospende i termini diprescrizione.

Procedure esecutive ecautelari

Pagata la prima rata del piano di dilazione, le procedureesecutive in corso si estinguono, salvo siano in stato irreversibile (esempio,avvenuta aggiudicazione). La dilazione non può essere concessa se è in corso la procedura di blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione.

 Presentata domanda di dilazione, non possono essere dispostenuove misure cautelari (fermi, ipo­teche), ferma restando la validità di quellein essere.

 Istanze presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021

Per le domande di dilazione presentate dal 30.11.2020 al31.12.2021, la decadenza non si verifica, come di consueto, per il mancatopagamento di cinque rate del piano, anche non consecutive, ma di dieci rate delpiano.

Inoltre, se il debito è fino a 100.000,00 euro (e non, come aregime, fino a 60.000,00 euro), per ac­cedere alla dilazione è sufficiente l’istanza,senza la necessità di documentare lo stato di temporanea difficoltàfinanziaria.

Decadenza da precedentidilazioni

I debitori che, in data antecedente all’8.3.2020, sono decaduti da una dilazione, possono essere riammessi se presentano domanda entroil 31.12.2021.

Non è necessario, a tal fine, pagare tutte le rate insolute.

Si ricorda che la presente rappresenta un quadro sintetico della normativa pertanto Contattateci per ogni ulteriore richiesta ed informazione

t. 0375260948 – t. 0521233905

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