Stralcio Cartelle di importo non superiore a € 1.000,00
I debiti relativi a singoli carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015 di importo residuo, all'1.1.2023, non superiore a € 1.000, sono automaticamente "stralciati" al 31.3.2023.
Lo stralcio riguarda i carichi:
- delle Amministrazioni statali, Agenzie fiscali e degli Enti pubblici previdenziali;
- degli altri Enti, diversi dai precedenti (ad esempio, Enti locali e Casse di previdenza professionali), a condizione che gli stessi non abbiano deliberato, entro il 31.1.2023, di non aderire allo stralcio.
L'importo di € 1.000,00 si consdiera comprensivo di
- capitale;
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni;
Nel periodo da 01.01 al 31.03.2023 la riscossione di questi tributi è sospesa e le somme già riscosse risultano acquisite.
E' previsto nello specifico lo stralcio in automatico senza intervento del contribuente.
Rottamazione-quater delle cartelle
Per accedere alla c.d. "rottamazione-quater" dei carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022, è necessario presentare domanda alla stessa Agenzia entro il 30.4.2023, utilizzando alternativamente la modalità on-line:
- in area riservata;
- in area pubblica.
Qualora la domanda sia accolta, il contribuente riceve via email una comunicazione contenente l'importo complessivo di quanto dovuto con la relativa scadenza di pagamento nonché i bollettini di pagamento precompilati.
La "rottamazione-quater" consente di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione / rateale delle somme:
- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Cartelle interessate dalla rottamazione - Carichi:
- Affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022
- Contenuti in cartelle non ancora notificate;
- Interessati da provvedimenti di rateizzazione / sospensione;
- Già oggetto di una precedente definizione agevolata, ancorché decaduta.
Somme escluse dalla rottamazione - ruoli riguardanti:
- recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe / ammende / sanzioni dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché l'IVA riscossa all'importazione.
Domanda di adesione - rottamazione quater
Il soggetto interessato deve manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita dichiarazione da presentare entro il 30.4.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata).
Nella dichiarazione va indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.
Accoglimento / diniego della domanda
L'Agenzia delle Entrate - riscossione, entro il 30.6.2023, comunica al contribuente l'accoglimento o il diniego della domanda. In particolare, la comunicazione:
- in caso di accoglimento contiene l'indicazione:
- di quanto dovuto per la definizione;
- della scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta del contribuente (unica soluzione / rateale) contenuta nella domanda;
- delle informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c.
Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento precompilati;
- in caso di diniego, riporta i motivi per i quali la domanda non è stata accolta.
Pagamento somme dovute
Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:
- in unica soluzione entro il 31.7.2023;
- in un massimo di 18 rate consecutive di pari importo. In tal caso:
- la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023. Le restanti (16) rate, di pari importo, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. Dall'1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;
L'omesso / insufficiente / tardivo versamento (unica soluzione / una rata) determina l'inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute
Per chi interessato ad aderire alla richiesta di rottamazione prego inviare email a info@parmasegreteria.it
Lo studio rimane a vostra disposizione
t. 0375260948 - t. 0521233905