Crediti edilizi e compensazioni 2026: nuova soglia di 50.000 euro e impatti operativi per imprese e professionisti
La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) introduce un’importante modifica in materia di compensazioni fiscali, con effetti diretti anche sull’utilizzo dei crediti edilizi (Superbonus, bonus ristrutturazione, ecobonus e altri bonus casa).
L’intervento normativo riduce in modo significativo la soglia oltre la quale scatta il divieto di compensazione, imponendo una maggiore attenzione nella gestione della posizione debitoria fiscale.
1. Blocco delle compensazioni: nuova soglia a 50.000 euro
Dal 1° gennaio 2026 è vietata la compensazione dei crediti in presenza di:
- debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
- accertamenti esecutivi affidati all’agente della riscossione;
quando l’importo complessivo supera 50.000 euro.
Fino al 31 dicembre 2025 la soglia era pari a 100.000 euro.
Nel calcolo rientrano imposte, sanzioni e interessi. Sono invece esclusi gli interessi di mora e gli oneri di riscossione.
Il divieto non opera se:
- il termine di pagamento non è ancora scaduto;
- è intervenuto un provvedimento di sospensione;
- è in corso un piano di rateizzazione per il quale non sia intervenuta decadenza.
Riferimento normativo: art. 37, comma 49-quinquies, DL 223/2006 come modificato dalla Legge di Bilancio 2026.
Fonte:
2. Crediti edilizi: quali limiti continuano a non applicarsi
I crediti edilizi continuano a non essere soggetti:
- al limite generale annuo di 2 milioni di euro per le compensazioni;
- al limite di 250.000 euro per i crediti indicati nel quadro RU;
- al blocco per ruoli superiori a 1.500 euro previsto dall’art. 31, DL 78/2010.
Resta tuttavia pienamente applicabile il nuovo divieto di compensazione in presenza di debiti superiori a 50.000 euro.
Fonte:
3. La soglia di 10.000 euro: previsione non ancora operativa
È stata introdotta una disposizione che prevede il divieto di compensazione dei crediti edilizi ceduti o oggetto di sconto in fattura in presenza di debiti erariali superiori a 10.000 euro.
Tuttavia, l’efficacia di tale norma è subordinata all’emanazione di un Decreto MEF attuativo che, ad oggi, non risulta emanato. Pertanto la disposizione non è ancora operativa.
Fonte:
4. Compensazione con debiti INPS e INAIL
Nel testo originario della Legge di Bilancio 2026 era previsto, dal 1° luglio 2026, il divieto di utilizzare crediti edilizi in compensazione di:
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi INAIL.
La previsione è stata eliminata nel corso dell’iter parlamentare. Attualmente resta quindi possibile compensare i crediti edilizi con debiti previdenziali e assicurativi.
Permane però una limitazione specifica per i cosiddetti “soggetti qualificati” (banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione), i quali dal 1° gennaio 2025 non possono utilizzare i crediti edilizi per compensare contributi e premi assicurativi.
Fonte:
5. Profili operativi e criticità
Occorre considerare che:
- le quote annuali dei crediti edilizi devono essere utilizzate entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
- la mancata compensazione comporta la perdita definitiva della quota;
- la presenza di ruoli o accertamenti superiori a 50.000 euro può bloccare integralmente l’utilizzo dei crediti.
Diventa quindi essenziale una verifica preventiva della posizione debitoria e, ove necessario, l’attivazione tempestiva di strumenti quali rateizzazioni o istanze di sospensione.
Assistenza e consulenza
Per una verifica della possibilità di utilizzo dei crediti edilizi, per l’analisi di cartelle esattoriali o accertamenti esecutivi e per la pianificazione delle compensazioni 2026, è possibile contattare il nostro Studio:
Telefono: 0375 260948
Email: info@studiogross.net
Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento e per la gestione operativa delle posizioni fiscali.


