Le recenti novità normative hanno introdotto novità normative ed operative le società e associazioni che operano nel mondo sportivo, nello specifico è stato istituito il Rasd - registro attività sportive dilettantistiche ed è stato regolamentato il rapporto degli enti verso i propri collaboratori.

La presente info da alcuni spunti di riflessione e nel contempo fornisce due modelli per poter instaurare un rapporto di collaborazione con i propri professionisti per ogni ulteriore approfondimento prego contattarci per un appuntamento.

Alcuni elementi della nuova normativa e recenti modifiche

  • la possibilità a favore delle associazioni / società sportive dilettantistiche di adeguare i propri statuti entro il 31.12.2023. Se le modifiche sono limitate all'adeguamento alle nuove norme è prevista l'esenzione dall'imposta di registro;
  • la revisione della definizione di lavoro sportivo;
  • la revisione degli adempimenti in materia di lavoro da effettuare tramite la piattaforma del Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche (RASD);
  • la revisione della disciplina delle coperture assicurative applicabile ai lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co.;
  • l'introduzione di un contributo a favore delle associazioni / società sportive dilettantistiche, con ricavi fino a € 100.000, commisurato ai contributi previdenziali relativi ai compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti co.co.co erogati nel periodo luglio - novembre 2023.
Alcuni punti delle nuova normativa
Rasd

L'associazione / società sportiva dilettantistica è un soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale / Disciplina sportiva associata / Ente di promozione sportiva anche paralimpico, e iscritto al RASD.È confermato che tale soggetto deve svolgere senza scopo di lucro, attività sportiva, compresa la formazione / didattica / preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

Lavoratori sportivi

Sono lavoratori sportivi anche i tesserati, tali soggetti, oltre all'atleta / allenatore / istruttore / direttore tecnico / direttore sportivo / preparatore atletico / direttore di gara, devono esercitare l'attività sportiva verso un corrispettivo

Co.Co.Co.

Si prevede la presunzione di un contratto di co.co.co. per i lavoratori nell'area del dilettantismo al sussistere dei seguenti requisiti, nei confronti del medesimo committente:

  1. durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superiore a 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive.Il citato art. 28 è stato modificato prevedendo l'aumento da 18 a 24, delle ore settimanali che consentono di applicare la predetta presunzione (legale relativa);
  2. prestazioni oggetto del contratto coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
Inail

Obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori sportivi subordinati / titolari di co.co.co. / sportivi dilettanti;

  • l'obbligo assicurativo obbligatorio di cui all'art. 51, Legge n. 289/2002, ossia la tutela assicurativa prevista per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. In altre parole, ai lavoratori sportivi titolari di co.co.co. si applica lo stesso trattamento assicurativo previsto per i lavoratori sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari;
  • Esonero dall'obbligo assicurativo INAIL:
  1. prescinde dai limiti di esenzione contributiva (€ 5.000) e fiscale (€ 15.000);
  2. non si applica alle co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale, per le quali è previsto l'obbligo INAIL.
Rapporto di lavoro /Inps

I lavoratori sportivi subordinati sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS (a prescindere dal settore professionistico / dilettantistico in cui prestano attività);

I lavoratori sportivi, titolari dico.co.co. / che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione Separata INPS

Irpef e Inps

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo fino all'importo complessivo annuo di € 15.000, non costituiscono base imponibile - L'esenzione fino a € 15.000 opera anche a favore dei lavoratori autonomi sportivi che applicano il regime forfetario.

A fini contributivi invece vale il limite di € 5.000 / anno. sopra i quali sarà necessario considerare le relative aliquote i imponibilità contributiva.

Si allega il modello per il contratto di collaborazione e autocertificazione redditti collaboratori

Lo studio rimane a vostra disposizione

t. 0375260948 - t. 0521233905

oppure

Scrivici: info@studiogrossi.net

Info Asd e SSD - Riforma dello Sport, le nuove Co.Co.Co.
DELLA STESSA CATEGORIA