La presente è una sintesi del Decreto Cura Italia -i punti di interesse per i nostri clienti, come sempre per ogni dubbio o approfondimento siamo a vostra disposizione.
- proroga versamenti (iva) dal 16.03 al 20.03 - nel caso di soggetti con volume d'affari inf. € 2ml sospensione di tutti i versamenti fino al 31.03 con pagamento in un'unica soluzione al 31.05. Per chi ha sede nelle provincie di Bergamo/Cremona/Lodi/Piacenza non si applica il limite di € 2ml - art. 60;
- proroga versamenti (ritenute/addizionali) dal 16/03-31/05 al 30.06 - art.62;
- particolari termini di sospensione per i versamenti delle ritenute per le imprese turistiche recettive e per i soggetti indicati nell'art. 61;
- premio lavoratori dipendenti per il lavoro prestato nel mese di marzo - € 100, rapportato ai giorni di lavoro presso la sede - art. 63;
- credito di imposta per botteghe e negozi pari al 60% del canone di locazione sostenuto per il mese di marzo / immobili con categoria catastale C1 - art. 65;
- sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, sono sospesi dall'08.03 al 31.05 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori per una maggiore specifica si rimanda all'art. 67
- sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, sono sospesi dal 08.03 al 31.05 i termini dei versamenti nel periodo indicato derivanti da cartelle emesse dagli agenti di riscossione nonchè degli avvisi di accertamento - art. 68 e comunicato stampa agenzie di riscossione del 17.03;
- norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, i datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario - art. 19;
- congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, a decorrere dal 5 marzo a seguito di provvedimenti di sospensione dei servizi educativi (periodo pari a 15 giorni) i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di un congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% delle retribuzione - art. 23;
- indennità di 600 euro per professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co, Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, l’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l’anno 2020- art. 27;
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Ago (artigiani e commercianti) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, l’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l’anno 2020- art. 28;
- Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario: 1) fondo centrale di garanzia, art. 49 - 2) attuazione fondo solidarietà mutui prima casa, art. 54 - 3) misure a sostegno finanziario alle imprese, art. 55 - 4) misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie industrie, art. 56 - 5) supporto liquidità alle imprese, art.57.
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