Come studio ci stiamo attivando per poter, quanto prima, dare risposte in merito al ricorso degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende, che ad oggi hanno inevitabili fermi produttivi o sospensione ordini che determinano un inevitabile disagio economico all'azienda e ai dipendenti stessi.

Alcune informazioni tecniche

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23.02.2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

  • I datori di lavoro che presentano tale domanda sono dispensati dall’osservanza dell’obbligo di informazione e consultazione sindacale (art. 14 D. Lgs. 148/2015) e dei termini del relativo procedimento, nonché dei termini per la presentazione della domanda per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11 D. Lgs. 148/2015.
  • Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
  • I lavoratori destinatari delle nuove norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non è richiesto che posseggano, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

Quando poter inviare le domande per il ricorso alla Cig

Per quanto sopra scritto è più o meno chiaro quanto spetta in termini di periodo e in termini di scadenze nel contempo è opportuno attendere le istruzioni Inps prima di presentare le domande di cassa integrazione ordinaria o per l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale. E anche per la cassa  in deroga è necessario l’accordo preventivo tra la Regione e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nessuna corsa, quindi, per la presentazione delle richieste, almeno fino a quando il puzzle non sia completo anche con l’intervento delle Regioni e dell’Inps. In attesa delle istruzioni dell’istituto, la domanda di cassa integrazione ordinaria Covid-19 dovrebbe seguire il solco già tracciato  per la presentazione della Cigo con causali “normali”. L’articolo 19 prevede che la domanda, che va presentata direttamente all’Inps, può essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.  

Problemi e dubbi

  • Si attendono gli accordi tra Regione e sindacati oltre che l'adeguamento delle procedure informatiche necessarie per l'invio delle istanze;
  • Per la cassa in deroga, oltre ad attendere che il quadro normativo si completi, è necessario che le Regioni mettano a disposizione il portale cui accedere per presentare la domanda.  Probabilmente i dati necessari per la compilazione delle domande regionali possono essere così sintetizzati: dati sulle unità produttive; dati del lavoratore; periodo di riduzione/sospensione dell’attività per il quale si richiede il trattamento di integrazione salariale; dettaglio dei lavoratori distinti per qualifica, tipologia contrattuale;
  • Il punto di criticità che difficilmente potrà essere risolto è che la cassa integrazione deve essere pagata direttamente dall’Inps senza possibilità di anticipo del datore di lavoro. Questo vorrà dire che potrebbero esserci dei ritardi considerando che l’istituto di previdenza si troverà a gestire in una condizione di emergenza e contestualmente un numero rilevante di richieste.

Lo studio rimane a vostra disposizione per ogni richiesta

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