ULTIME NOVITÀ FISCALI

 

Pagamento  soci in contanti

Il pagamento in contanti degli stipendi dei soci-lavoratori fa scattare l’accertamento induttivo nei confronti della società "dal momento che si tratta di una modalità  anomala" di pagamento.

Codice  tributo “Bonus  negozi e botteghe" 

È stato istituito il codice tributo “6914”  per l'utilizzo in compensazione, con il mod. F24, del credito d'imposta (c.d.  “Bonus negozi e botteghe”) riconosciuto dal DL n. 18/2020 relativamente al canone  di locazione di marzo 2020 con riferimento agli immobili di categoria catastale C/1.

"Caro petrolio" primo trimestre 2020

 Sono stati forniti chiarimenti in merito al credito d’imposta spettante agli autotrasportatori relativamente al consumo di gasolio del primo trimestre 2020 la cui istanza va presentata entro il 30.4.2020, ovvero il 30.6.2020 qualora, a causa della situazione emergenziale da "coronavirus", il soggetto sia impossibilitato a rispettare tale termine.

In particolare il beneficio per i consumi  effettuati nel periodo 1.1 – 31.3.2020 ammonta a € 214,18 per mille litri di  gasolio.

Proroga validità DURC

Il documento attestante la regolarità  contributiva (c.d. DURC) riportante nel campo "Scadenza validità"  una data compresa tra il 31.1 e il 15.4.2020 conserva validità fino 15.6.2020.

Nuovo  mod. IVA TR

È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento di approvazione del nuovo mod. IVA TR  utilizzabile per la richiesta di rimborso / compensazione del credito IVA  trimestrale.

Le modifiche sono state apportate per  recepire le nuove percentuali di compensazione previste dal DM 27.8.2019  applicabili alle cessioni di legno e alla legna da ardere da parte di  produttori agricoli che adottano in regime speciale IVA ex art. 34, DPR n. 633/72.

Nel Frontespizio del modello è stata altre sì introdotta la nuova casella "Casi particolari".

Il nuovo modello è utilizzabile già  dalle istanze relative al credito IVA del primo trimestre 2020.

 

L’INDENNITÀCORONAVIRUS PER:


·         SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

·         SOGGETTI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI AGO

  

I soggetti interessati alle indennità pari a € 600 previste dal c.d. “Decreto Cura Italia” ed in particolare:

·      i lavoratori autonomi / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS;

·     i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;

devono presentare un’apposita domanda all’INPS, utilizzando i relativi servizi telematici.

Le indennità in esame spettano, a tutti  soggetti in possesso dei requisiti previsti, a prescindere dal fatto che l’esercizio dell’attività sia stato o meno sospeso per effetto del  DPCM 22.3.2020.

INDENNITà LAVORATORI AUTONOMI / CO.CO.CO.

L’indennità in esame è riconosciuta a favore dei seguenti soggetti:

·  lavoratori autonomi (“professionisti”) titolari di partita IVA attivaal 23.2.2020.

   L’INPS ha confermato che il beneficio spetta anche ai partecipanti di studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo.

  Tali soggetti non devono essere:

    −  titolari di trattamento pensionistico diretto;

    −  iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

   Dall'agevolazione in esame sono esclusi i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC),per i quali è previsto l’accesso allo specifico “Fondo per il reddito di ultima istanza”;

·   soggetti titolari di rapporti di co.co.co. attivial 23.2.2020 iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

    Come specificato dall’INPS il beneficio spetta ai soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata  INPS; trattasi pertanto di coloro che versano i contributi con l’aliquota del  34,23%.

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCIANTI /COLTIVATORI DIRETTI / IAP

L’indennità prevista a favore dei soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) spetta a condizione che il soggetto interessato non risulti:

·        titolare di un trattamento pensionistico diretto;

·        iscritto,alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

I beneficiari dell’indennità in esame sono artigiani, commercianti,coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative Gestioni previdenziali dell’INPS.

Come confermato dall’Istituto l’indennità spetta anche:

·        agli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla Gestione autonoma agricola;

·        ai coadiuvanti / coadiutori di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative Gestioni, compresi i collaboratori di imprese familiari;

·        ai soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione IVS commercianti oltre che all’Enasarco e quindi agli agenti / rappresentati di commercio.

Si evidenzia che, l’indennità spetta anche ai soci di società di persone / capitali iscritti alle Gestioni dell’INPS (ad esempio,IVS). L’indennità è riconosciuta ai singoli soci e non è attribuibile alla società.

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE INDENNITÀ E CUMULABILITÀ

Le predette indennità:

·     sono pari a € 600;

·     sono riconosciute per il mese di marzo;

·     non concorrono alla formazione del reddito (non sono tassate);

·     non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza.

Merita evidenziare che, come precisato dall’INPS, nel periodo di  fruizione dei benefici:

·       non  è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa;

·       non  spetta l’assegno per il nucleo familiare.

Cumulabilità

Le indennità previste dal c.d. “Decreto Cura Italia” non sono tra loro cumulabili. Le stesse, come precisato dall’INPS, sono incompatibili/ compatibili con le seguenti prestazioni. Tabella nel file allegato per tipologia prestazione.

Va inoltre considerato che l’indennità a favore dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA e co.co.co. è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INDENNITÀ

Come sopra accennato il soggetto interessato deve presentare un’apposita domanda all’INPS. A tal fine:

·        non è utilizzata la modalità del “click-day”;

·        la richiesta va presentata in via telematica tramite i canali presenti sul sito Internet dell’INPS a decorrere dall’1.4.2020. Nella domanda vanno indicate, in caso di scelta dell’accredito dell’indennità sul c/c, le relative coordinate bancarie.

Sul punto l’INPS ha comunicato l’attivazione di una “semplificazione” per l’accesso ai propri servizi telematici al fine di compilare / inviare le predette domande,evidenziando che:

stante  il carattere emergenziale delle prestazioni ... i potenziali fruitori possono  accedere al servizio ... con modalità di identificazione più ampie e  facilitate rispetto al regime ordinario”.

In particolare, il soggetto interessato, al fine di inviare la domanda relativa all'indennità collegata all'emergenza “coronavirus”, deve essere in possesso di una delle seguenti tipologie di credenziali:

·        PIN, ordinario o dispositivo, rilasciato dall’Istituto;

·        SPID di livello 2 /superiore;

·        Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);

·        Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE / INVIO SEMPLIFICATA

Qualora il soggetto interessato non disponga di una delle predette credenziali,al fine di richiedere l’indennità spettante può alternativamente:

·        accedere ai servizi online disponibili sul sito Internet dell’INPS, utilizzando la sola prima parte del PIN (prime 8 cifre), ricevuto tramite SMS / email, successivamente alla richiesta inoltrata attraverso il portale dell’Istituto o il Contact Center (numero verde 803 164 gratuito da rete fissa, oppure 06164164 a pagamento da rete mobile);

·        contattare il servizio di Contact Center integrato ai predetti recapiti telefonici,comunicando all’operatore la sola prima parte del PIN.

Il rilascio del nuovo servizio, come  evidenziato dall’INPS, “verrà comunicato con apposito messaggio di  prossima pubblicazione”.

Si rammenta infine che l’INPS ha annunciato l’attivazione (a breve) di una nuova procedura per l’emissione del PIN mediante riconoscimento a distanza che consentirà al soggetto interessato di ottenere un nuovo PIN con funzioni dispositive, attraverso un unico processo da remoto, senza dover attendere il ricevimento (tramite posta) degli ulteriori 8 caratteri.

Si riportano nel file allegato le principali videate della procedura INPS per la richiesta dell’indennità in esame, al fine di evidenziare i dati necessari per la definizione della domanda. In particolare:

·     recapito telefonico / cellulare;  

·     indirizzo e-mail;

·     modalità scelta per l’accredito dell’indennità (bonifico domiciliato o accredito su c/c) con relative coordinate bancarie (Iban)

Circolare mensile fiscale - Aprile 2020
DELLA STESSA CATEGORIA