La presente non rappresenta una sintesi del Dpcm del 08.03.2020 ma evidenzia alcuni elementi che riguardano direttamente le attività commerciali nello specifico si evidenzia che:

  • zone interessate, regione Lombardia e nelle province di  Modena,  Parma,
    Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e  Urbino,  Alessandria,
    Asti,  Novara,  Verbano-Cusio-Ossola,  Vercelli,  Padova,  Treviso  e
    Venezia;
  • art. 1- lett.a, evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in
    uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno
    dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da
    comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita'  ovvero
    spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso  il
    proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • art. 1 - lett. e, si raccomanda ai  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di
    promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la
    fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo
    ordinario e di ferie,
  • art. 1 - lett. f, sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle  6.00
    alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le
    condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della  distanza
    di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato  1
    lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso  di
    violazione;
  • art. 2 - lett. e, svolgimento  delle  attivita'  di  ristorazione  e  bar,  con
    obbligo, a carico del gestore,  di  far  rispettare  la  distanza  di
    sicurezza interpersonale di  almeno  un  metro,  con  sanzione  della
    sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
  • art. 2 - lett. f, e' fortemente raccomandato  presso  gli  esercizi  commerciali
    diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e  al  chiuso,
    che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali  da
    consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita'  contingentate
    o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone,  nel  rispetto
    della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro  tra  i
    visitatori;

Ritengo la normativa abbastanza chiara pertanto non aggiungo altro a quanto sopra indicato, allego qualche possibile bozza (da completare) di avviso da esporre all'esterno dei vostri esercizi commerciali se lo ritenete.

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t. 0375260948 – t. 0521233905

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