CONTRATTO LAVORO A TEMPO DETERMINATO

CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO:

- Per i contratti a termine non superiore ai 12 mesi  non sarà necessario indicare la causale/motivazione del contratto a termine;

- Per i contratti a termine oltre i 12 mesi e non superiori a 24 mesi sarà necessario motivare con esigenze temporanee e oggettive o esigenze connesse ad incrementi dell’attività ordinaria.

RINNOVI / PROROGHE DEI CONTRATTI IN CORSO:

La proroga sarà libera nei primi 12 mesi, mentre dai 12 mesi ai 24 mesi poi sara necessario il verificarsi di esigenze temporanee e oggettive o esigenze connesse da incrementi temporanei dell’attività ordinaria.

ELEMENTI COMUNI:

- Le proroghe non potranno essere oltre i 24 mesi (non più 36) e per massimo 4 volte (non più 5);

- Impugnazione del licenziamento entro 180 gg (non più 120 gg).

- Nel caso il limite dei 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto viene trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Contattateci per ogni ulteriore richiesta ed informazione

t. 0375260948 – t. 0521233905

Decreto Dignità – Contratto lavoro a tempo determinato
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