A chi spetta l’assegno nucleo familiare
L’assegno nucleo familiare spetta ai:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori domestici;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Quanto spetta
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, al numero dei componenti ed al reddito complessivo del nucleo.
I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all’IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.
Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).
Si precisa che devono essere considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno; pertanto, per il periodo dovranno essere considerati i redditi prodotti nell’anno 2017.
Presentazione della domanda
Con riferimento ai lavoratori dipendenti, gli stessi dovranno compilare e consegnare al proprio datore di lavoro, il modello ANF/DIP - COD. SR16, reperibile sul sito dell’INPS
Ciascun lavoratore dovrà:
Inserire i propri dati anagrafici e quelli dei componenti il proprio nucleo familiare, si precisa che fanno parte del nucleo familiare
- il richiedente l’assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- la parte di unione civile non sciolta dall’unione
- i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni;
- i figli o equiparati di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di lavorare;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
- inserire i dati relativi ai redditi percepiti nell’anno 2017;
- compilare e sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità del richiedente;
- compilare e far sottoscrivere dal coniuge o dalla parte di unione civile la dichiarazione di responsabilità;
- sottoscrivere l’impegno a comunicare eventuali variazioni.
Inserire i propri dati anagrafici e quelli dei componenti il proprio nucleo familiare, si precisa che fanno parte del nucleo familiare
- il richiedente l’assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- la parte di unione civile non sciolta dall’unione
- i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni;
- i figli o equiparati di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di lavorare;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
Inserire i dati relativi ai redditi percepiti nell’anno 2017
- compilare e sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità del richiedente;
- compilare e far sottoscrivere dal coniuge o dalla parte di unione civile la dichiarazione di responsabilità;
- sottoscrivere l’impegno a comunicare eventuali variazioni.
I lavoratori extracomunitari hanno diritto all’assegno nucleo familiare
- solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
- anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
- anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo Paese non è convenzionato con l’Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due stati membri.