Si riporta estratto della circolare qui allegata in formato pdf:
Accertamento induttivo e lavoro “nero”
È legittimo l’accertamento induttivo basato sulla presunzione della presenza di lavoratori “in nero” desunta dalla sottoscrizione di bolle di consegna da parte di soggetti non indicati nel libro matricola e dalla non congruità del personale dichiarato rispetto alle prestazioni rese.
Tax free shopping e soglia acquisti
I turisti extra UE“privati” possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell’IVA ovvero con diritto ad ottenere il rimborso dell’IVA, a condizione, tra l’altro, che l’acquisto sia di ammontare superiore a € 154,94 (IVA inclusa).
Nel caso in cui il valore dei singoli beni acquistati è inferiore a tale soglia, è possibile considerare il valore complessivo dei beni acquistati soltanto se i beni sono ceduti dal medesimo rivenditore.
Proroga detrazione IVA auto
È stata pubblicata sulla G.U. dell’UE 13.12.2019, L 324 la Decisione del Consiglio UE che autorizza l’Italia a limitare fino al 2022 la detrazione dell’IVA al 40% relativamente alle auto aziendali.
Movimentazioni bancarie sospette
È legittimo l’accertamento dei presunti compensi “in nero” in capo ad un lavoratore autonomo (nel caso di specie, avvocato) che opera con delega sul c/c del coniuge nel quale sono presenti operazioni sospette e ingiustificate.
Sanzioni fattura elettronica
L’omessa emissione (invio SdI) della fattura elettronica entro 12 giorni dall’operazione costituisce una violazione formale, soggetta alla sanzione in misura fissa da € 250 a € 2.000 ancorché la relativa imposta sia confluita nella liquidazione IVA di riferimento e, pertanto, non abbia “inciso sulla corretta liquidazione del tributo”.
Proroga adesione servizio consultazione fatture elettroniche
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che differisce dal 20.12.2019 al 29.2.2020 il termine entro il quale è possibile aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche al fine di poter continuare a visualizzare / scaricare le fatture elettroniche complete dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia comprese quelle emesse / ricevute dall’1.1.2019.
È stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2020”, c.d. Finanziaria 2020, contenente le seguenti interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2020.
STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA
È confermato anche per il 2020 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 12% dal 2021) e dell’aliquota IVA ordinaria del 22%(passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).
DEDUCIBILITà IMU
È confermato che per il 2019 l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi.
In sede di approvazione è previsto che quanto sopra è applicabile anche all’IMI (vigente in Provincia di Bolzano) e all’IMIS (vigente in Provincia di Trento).
RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
È confermata la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.
“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS
In sede di approvazione sono stati abrogati i commi 2, 3 e 3-ter dell’art.10, DL n. 34/2019 e, pertanto, dall’1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:
· l’adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. “sisma bonus”);
· gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR.
A seguito della modifica del comma 3.1 dell’art. 14, DL n. 63/2013, riguardante la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali di cui al medesimo art. 14(interventi di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007), a decorrere dall’1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pario superiore a € 200.000.
Si rammenta che in base all’Allegato 1 del DM 26.6.2015, per ristrutturazioni importanti di primo livello si intende l’intervento che “oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.
PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.
Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
· schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
· micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
· impianti di climatizzazione invernale dotati di generato ridi calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).
Si rammenta che per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO
Con la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000, di cui all’art. 16-bis, TUIR.
Si rammenta che per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”)per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI”
Con la modifica dell’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato anche per il 2020 il c.d.“bonus mobili”.
In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+(A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019.
PROROGA“SPORT BONUS”
È confermata la proroga al 2020 del credito d’imposta, c.d. “sport bonus”,disciplinato dall’art. 1, commi da 621 a 626, Finanziaria 2019, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione /restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
Si rammenta che:
· il credito d’imposta,pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:
- alle persone fisiche /enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui;
· le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono contenute nel DPCM 30.4.2019.
ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP
È confermata l’estensione anche al 2020 dell’esenzione IRPEF dei redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali. Per il 2021 la tassazione ai fini IRPEF dei predetti redditi è fissata nella misura del 50%.
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0
In sede di approvazione è ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”.
In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020:
· fino al 31.12.2020;
ovvero
· fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.
Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.
Soggetti beneficiari
Il nuovo credito d’imposta:
· spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
· non spetta alle imprese:
- in liquidazione, fallimento,liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n.14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali,nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
Tale facoltà è riconosciuta fino al momento di messa in servizio del RT e, in ogni caso, non oltre il semestre di moratoria (30.6.2020).
Investimenti agevolabili
L’agevolazione riguardagli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza). Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:
· veicoli di cui all’art.164, comma 1, TUIR;
· beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
· fabbricati e costruzioni;
· beni ricompresi nei gruppi presenti nella tabella della circolare pdf allegata
· beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste /telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.
Il credito d’imposta in esame è inoltre escluso per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali è stato effettuato l’ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali è fruibile il maxi ammortamento per i beni strumentali / iper e maxi ammortamento per i beni immateriali ai sensi dell’art. 1, DL n. 34/2019.
Misura del credito spettante
· Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017
Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% - dal 170%al 50% a seconda del costo), il credito d’imposta spetta in misura“scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti (tabella nel pdf allegato).
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
· Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017
Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.
· Altri beni
Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo (ex art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione,con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
L’agevolazione in esame, assimilabile al precedente maxi ammortamento dei beni materiali (pari al 40% - 30%) è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:
· dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;
ovvero
· dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 6%).
Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento: dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento.
Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34,Legge n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto peri crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d’imposta:
· non può essere ceduto /trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;
· non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
· non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt.61 e 109, comma 5, TUIR;
· è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo,tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Adempimenti richiesti
Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.
Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Cessione bene agevolato
Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito, se tilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.
È prevista l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell’art. 1,Finanziaria 2018 in materia di investimenti sostitutivi.
CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE
In sede di approvazione è introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.
Soggetti beneficiari
Il credito d’imposta:
· spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito adottato;
· non spetta alle imprese:
- in liquidazione,fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, alD.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
Attività e spese agevolabili (tabella nel file allegato)
Misure del credito d'imposta spettante (tabella nel file allegato)
Va evidenziato che:
· la base di calcolo del credito d’imposta va assunta al netto di altre sovvenzioni / contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili;
· il limite massimo è ragguagliato ad anno qualora il periodo d’imposta sia diverso da 12 mesi;
· il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d’imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti / spese di ciascuna attività siano separati analiticamente.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per ottenere il rilascio della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a € 5.000, fermi restando comunque i predetti limiti massimi agevolabili.
Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34,Legge n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto peri crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d’imposta:
· non può essere ceduto /trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;
· non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
· non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt.61 e 109, comma 5, TUIR;
· è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo,tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Adempimenti richiesti
Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sotto progetto deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.
Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.
“BONUS FORMAZIONE 4.0”
In sede di approvazione, il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale“Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, Finanziaria 2018, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020.Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate le seguenti modifiche:
· il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell’impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le piccole imprese; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le medie imprese; 30% delle spese, nel limite di €250.000 per le grandi imprese) è aumentato per tutte le imprese al 60% (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi del DM 17.10.2017;
· oltre alle imprese in difficoltà di cui all’art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014, sono escluse dal credito d’imposta in esame anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
· l’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa risulti in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
· nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori;
· il credito d’imposta è utilizzabile dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
· le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad inviare una specifica comunicazione al MISE, nei termini / modalità individuate con apposito DM;
· per il riconoscimento del credito d’imposta non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali presso l’Ispettorato del lavoro;
· non può essere ceduto /trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”.
“BONUS FACCIATE”
È confermata con modifiche e implementazioni l’introduzione della nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti,inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/ restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.
Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell’edificio ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14, DL n.63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).
La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).
RIPRISTINO ACE
È confermata la soppressione già dal 2019 dell’agevolazione ex art. 2, commi da 1 a 8, DL n. 34/2019, c.d.“Decreto Crescita”, ossia della tassazione agevolata degli utili reinvestiti(aliquota IRES 15%).
Contestualmente dal 2019 è ripristinata l’agevolazione ACE disciplinata dall’art. 1, DL n.201/2011 e dall’art. 1, commi da 549 a 552, Finanziaria 2017.
Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato applicando la percentuale pari all’1,3%.
MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI
È confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private”maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.
È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.
SPESE VETERINARIE
In sede di approvazione con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è previsto l’aumento da € 387,34 a € 500 della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).
ESTENSIONE“BONUS EDICOLE” 2020
In sede di approvazione il c.d. “Bonus edicole”, pari a € 2.000, a favore degli esercenti:
· attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
· attività commerciali non esclusivi di cui all’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 170/2001 (ad esempio,rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti / oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 1.500 mq, ecc.) se l’attività commerciale costituisce l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune;
per il 2020 è esteso agli esercenti attività commerciali non esclusivi di cui al citato comma 3, anche se l’attività non costituisce l’unico punto vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici nel Comune.
L’agevolazione in esame è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici.
RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO
Con l’aggiunta dei nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter all’art. 15, TUIR è confermata la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, come segue:
· intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
· perla parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.
La detrazione spetta per l’intero importo per le seguenti spese:
· interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
· interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale;
· spese sanitarie.
ACCISA GASOLIO COMMERCIALE
Come noto, a favore degli esercenti l’attività di autotrasporto merci, sia in c/ proprio che per c/ terzi, è previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d.“caro petrolio”.
In sede di approvazione è previsto che dall’1.10.2020 (il testo originario prevedeva dall’1.3.2020) l’agevolazione non è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore).
FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI
In sede di approvazione è stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli /ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:
· con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l’art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019);
· con contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo(di nuova immatricolazione) come specificato nella tabella del file pdf allegato.
BUONI PASTO MENSE AZIENDALI
Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR è confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).
È confermata la non tassazione per:
· le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
· le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29,delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
- ai cantieri edili;
- ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
- ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.
TRACCIABILITà DELLE DETRAZIONI
È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art.23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).
La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.
ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE
In sede di approvazione è (ri)proposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione:
· è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2,TUIR, posseduti al 31.10.2019;
· riguardale estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2020;
· richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
- nella misura del 60% entro il 30.11.2020;
- il rimanente 40% entro il 30.6.2021.
REGIME FORFETARIO
È confermata l’introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso / mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario.
In sintesi è previsto:
· il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell’anno precedente pari a € 65.000;
· la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a € 5.000).
Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell’art. 1, Finanziaria 2015.
Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.
È nuovamente operante l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000.
Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.
È incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.
È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento /determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
· terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
· partecipazioni non quotate in mercati regolamentati,possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:
· alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
· al versamento dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:
· 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
· 11% (in precedenza 10%)per le partecipazioni non qualificate;
· 11% (in precedenza 10%)per i terreni.
IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILE
In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni l’art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l’applicazione di un’imposta sostituiva, in luogo della tassazione ordinaria.
È confermato che la predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%.
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione(in generale, dal 2022) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
· 12% per i beni ammortizzabili;
· 10% per i beni non ammortizzabili.
In caso di cessione /assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.
In sede di approvazione è previsto che le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate:
· per importi fino a €3.000.000 in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d’imposta successivi;
· per importi superiori a € 3.000.000 in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine per previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto IRES relativo al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto IRES per i periodi d’imposta successivi.
Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
IVIE / IVAFE
In sede di approvazione è prevista, a decorrere dal 2020, l’estensione dell’IVIE e dell’IVAFE agli enti non commerciali e alle società semplici / equiparate che detengono, anche indirettamente,immobili e attività finanziarie all’estero.
È altresì previsto che in caso di esonero dalla compilazione del quadro RW, ossia quando le attività finanziarie e patrimoniali sono affidate in gestione / amministrazione ad intermediari residenti, gli intermediari devono applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente previa apposita provvista.
Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari devono darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria.
ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRIBUTI ENTI LOCALI
È confermata, dall’1.1.2020, la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli Enti locali (Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali).
In particolare è prevista l’introduzione dell’accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali (ad esempio, IMU / TASI) e delle entrate patrimoniali degli stessi (ad esempio, rette degli asili e oneri di urbanizzazione).
Di conseguenza l’avviso di accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono riportare anche l’indicazione:
· dell’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto), all’obbligo di versamento degli importi indicati nello stesso, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 472/97 concernente l’esecuzione delle sanzioni ovvero dell’art. 32, D.Lgs. n. 150/2011;
· che lo stesso costituisce titolo esecutivo;
· del soggetto che,decorsi 60 giorni dal termine per il pagamento, provvederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
I predetti atti acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (ovvero, decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto per le entrate patrimoniali), senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale.
L’atto non acquista efficacia di titolo esecutivo qualora emesso per somme inferiori a € 10 (tale limite è riferito all’intero debito dovuto, anche se relativo a più annualità). In tal caso il debito resta a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero tramite accertamento esecutivo nel momento in cui, cumulandosi con altri debiti maturati successivamente, sia superata la predetta soglia.
Dopo l’esecutività dell’atto, per il recupero di importi fino a € 10.000 l’Ente, prima dell’attivazione di una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure.
Gli atti di accertamento esecutivi potranno riguardare anche annualità pregresse. Infatti, le novità in esame sono applicabili agli atti emessi dall’1.1.2020 “anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data” (non rileva la data di notifica al contribuente).
Dilazione delle somme dovute
In assenza di un’apposita disciplina regolamentare (ad esempio, regolamento Comunale), su richiesta del debitore che versa in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, l’Ente concede la ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili - si consiglia di verificare su circolare pdf allegata.
Inoltre, in caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, l’Ente può concedere “una sola volta” la proroga della dilazione per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili (o per il periodo massimo previsto dal regolamento dell’Ente) a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla rateizzazione.
Decadenza dalla rateizzazione
Il beneficio della rateizzazione decade ed il debito non può più essere rateizzato, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell’arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscosso in unica soluzione.
RINNOVO PARCO VEICOLARE IMPRESE TRASPORTO PASSEGGERI
In sede di approvazione è previsto, per il 2020, un contributo per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive in Italia iscritte al Registro elettronico nazionale, finalizzato a:
· accrescere la sicurezza del trasporto su strada;
· ridurre gli effetti climalteranti.
L’agevolazione in esame riguarda gli investimenti effettuati dall’1.1 al 30.9.2020 finalizzati:
· alla “radiazione,per rottamazione, dei veicoli”:
- a motorizzazione termica fino a Euro 4;
- adibiti al trasporto di passeggeri,mediante noleggio di autobus con conducente (ex Legge 218/2003) e servizi automobilistici di competenza statale (ex D.Lgs. n. 285/2005);
- di categoria M2 / M3;
· alla contestuale acquisizione, anche in leasing, di autoveicoli nuovi / adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri / di categoria M2 o M3, a trazione:
- alternativa a metano (CNG);
- gas naturale liquefatto (GNL);
- ibrida(diesel / elettrico);
- elettrica(full electric);
- motorizzazione termica Euro 6.
La nuova agevolazione,compresa tra € 4.000 / € 40.000 per ciascun veicolo, non è cumulabile con altre agevolazioni relative alla medesima tipologia di investimenti(incluse quelle “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013).
È demandata al MIT l’emanazione delle disposizioni attuative dell’agevolazione in esame.
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE
In sede di approvazione è istituito uno specifico fondo al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ex art. 32, TUIR o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B,Finanziaria 2017 connessi ad investimenti “Industria 4.0”.
Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).
COMMERCIO DI PIANTE E FIORI TRA IMPRENDITORI AGRICOLI
In sede di approvazione è previsto l’inserimento del nuovo comma 3-bis all’art. 56-bis, TUIR con il quale è disposto che gli imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135, C.c., che commercializzano piante vive e prodotti della floricoltura:
· nel limite del 10% del volume d’affari;
· a favore di altri imprenditori agricoli florovivaistici;
determinano il relativo reddito applicando il coefficiente di redditività del 5% ai corrispettivi delle operazioni registrate / soggette a registrazione ai fini IVA.
PROROGA CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO
È confermata la proroga fino al 31.12.2020 del credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).
Per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli / della pesca / dell’acquacoltura l’agevolazione in esame è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
PROROGA CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO
È confermato il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE, come in tabella presente nel file pdf allegato.
L’importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.
BONUS “ASILO NIDO”
È confermato, con riferimento ai nati dall’1.1.2016, il riconoscimento “a regime”(e non più, quindi, solo per determinate annualità) del bonus c.d. “asilo nido”, ossia del buono:
· di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità;
· per il pagamento delle rette dell’asilo nido pubblico / privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.
Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:
· € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;
· € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.
Dal 2022 il relativo importo può essere rideterminato con uno specifico DPCM.
ESENZIONE CANONE RAI ANZIANI A BASSO REDDITO
È confermato che a decorrere dal 2020 con la modifica dell’art. 1, comma 132, Finanziaria 2008, l’esenzione dal pagamento del canone RAI è applicabile ai soggetti:
· di età pari / superiore a 75 anni;
· con reddito non superiore a € 8.000 (compreso quello del coniuge);
· non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ad eccezione di colf /badanti / collaboratori domestici).
Tale agevolazione è limitata all’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP
È confermato, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP:
· di età inferiore a 40 anni;
· iscritti nella previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2020.
OLEOTURISMO
In sede di approvazione dall’1.1.2020 le disposizioni in materia di enoturismo di cui all’art.1, commi da 502 a 505, Finanziaria 2018 sono estese alle attività di oleoturismo.
In particolare con il termine oleoturismo si intendono
“tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione”.
UNIFICAZIONE IMU - TASI
è confermata, a decorrere dal 2020, la soppressione dell’Imposta Unica Comunale (UIC) di cui all’art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).
In altre parole,quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le “vecchie” IMU eTASI dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.
Resta ferma l’autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).
PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE”
Si evidenzia che nell’ambito del recente DL n. 162/2019, c.d. “Decreto 1000 proroghe”, è contenuta la proroga per il 2020 del c.d. “Bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
· “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
· realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI
Merita sottolineare,infine, che non è stata (ri)proposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.
Si allega circolare Pdf per ogni vostra esigenza
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