Rispondiamo ad alcune domande

-      
Ma come predisporre la fattura elettronica?

-      
E come gestire correttamente la trasmissione telematica di questo documento fiscale?

Essenzialmente, la fattura elettronica tra privati è una normale fattura contenente tutti gli elementi che la legge richiede di indicare quando essa viene emessa in formato cartaceo, ovvero tutto quanto stabilito nel comma 2, art. 21 del D.P.R. 633/1972.

Cosa cambia allora
rispetto alla fattura cartacea (analogica)?

A differenza della fattura in formato cartaceo, nella fattura elettronica cambia il processo di emissione, nel senso che quest’ultima;

in parole povere, nasce e viene conservata in forma digitale e inviata al destinatario telematicamente, senza essere mai stampata.

Attenzione però, perché per essere valida, la fattura elettronica deve essere emessa in un formato che possa garantire l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto, la leggibilità dello stesso dal momento della sua emissione e fino al termine del suo periodo di conservazione (comma 3, art. 21, DPR n. 633/1972) che è di dieci anni decorrenti dalla data di emissione.

Lo stesso articolo 21 del DPR n. 633, stabilisce che l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.

Queste garanzie vengono rispettate se la fattura elettronica tra privati (BtoB) è conforme alle specifiche tecniche fissate per la fattura elettronica tra pubblica amministrazione e privati, che lo ricordiamo è diventata obbligatoria tra il 2014 e il 2015.

Pertanto, la fattura elettronica relativa ai rapporti tra imprese o professionisti per essere valida:

nell’art. 21 comma 2 del DPR n. 633/72;

(può essere una singola fattura o un blocco di fatture compresso in formato zip) o in eventuali altri formati i cui standard sono validamente riconosciuti dall’Unione europea e che verranno individuati da un decreto del MEF;

(in modo da garantire autenticità dell’origine); l’estensione del file dopo la firma assumerà il valore “.xml.p7m” oppure “.xml” a seconda del formato utilizzato tra i due formati di firma ammessi (CMS Advanced Electronic Signatures; XML Advanced Electronic Signatures);

Cosa è il Sistema di
Interscambio?

Si tratta di un sistema di trasmissione elettronica di dati messo a punto dalla SOGEI e gestito dall’Agenzia delle Entrate che consente di effettuare i controlli formali necessari per garantire il successivo regolare inoltro al destinatario del documento fiscale. Con la legge di bilancio è diventato l’unico sistema utilizzabile.

Lo Studio Grossi si sta organizzando per supportare (con costi molto contenuti) tutti i clienti in ogni e qualsiasi fase inerente questo delicato passaggio per entrare nel mondo della fatturazione elettronica. In particolare il nostro studio potrà offrire supporto sia come corretta informazione sul futuro della fatturazione elettronica sia assistenza per l’utilizzo di un facile programma per la fatturazione in cloud (con conseguente gestione di ogni formalità normativa) sia per la creazione di un ambiente che permetta in autonomia con i vostri sistemi informatici la creazione e conservazione delle fatture sia attive e passive. Le soluzione sono molteplici ed ognuno avrà effetti limitati sui vostri budget aziendali.

Contattateci per ogni ulteriore richieste ed informazione

t. 0375260948 

t. 0521233905

Fatturazione Elettronica per i privati
DELLA STESSA CATEGORIA