NUOVE REGOLE PER GLI APPALTI

fonti , art. 17-bis D.lgs n. 241/97, art. 4 c.1e2 D.l. 124/2019, risol. AdE 108/e e 109/e, provvedimento 06/02/2020 n. 5730


Negli appalti di valore superiore a 200mila euro il committente deve chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori impiegati nell’appalto, per riscontrare l’ammontare totale degli importi versati dalle imprese. In caso di mancata trasmissione, o se i versamenti risultano omessi o insufficienti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria

Nuove precisazioni da parte dell'agenzie delle entrate:

  • tipologia contratto/rapporto - affidano il compimento di un’opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite: contratti di appalto / subappalto, affidamento a soggetti consorziati, rapporti negoziali. Caratterizzati da: prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, l’utilizzo di beni strumentali del committente / ad esso riconducibili. Ai fini della verifica del requisito dell’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o a esso riconducibili in qualunque forma, l’Agenzia chiarisce che il requisito in analisi non si verificherà nel caso in cui i beni strumentali siano riconducibili agli appaltatori, affidatari o subappaltatori, oppure vengano utilizzati in modo occasionale beni strumentali del committente o a esso riconducibili, oppure non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio;
  • il limite dei 200.000 è riferito alla somma annuale di tutti i contratti affidati alla stessa impresa, anche con differenti contratti di appalto;
  • se la somma di tali contratti è superiore a 200.000 euro annui, la nuova disciplina va applicata in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia.

Nel caso l'appalto superi il limite sopra indicato sarà necessario che

  • l’impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice effettui il versamento delle ritenute operate mediante distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;
  • il committente verifichi l’avvenuto versamento. A tal fine il committente deve richiedere all’impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice copia dei mod. F24, che la stessa deve rilasciare entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento

I nuovi obblighi non trovano applicazione se l'impresa appaltatrice, affidataria, subappaltatrice, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute:

  1. Risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
  2. non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o rateazione.
    Le due condizioni dovranno sussistere congiuntamente

oppure

  • l'impresa abbia ottenuto certificato di sussistenza dei requisiti previstidall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che permette di disapplicare l'art. 17-bis del DLgs. 241/97 per le imprese appaltatrici, affidatarie e subapplatatrici - tale certificato (DURF) sarà disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, avrà validità di quattro mesi dalla data del rilascio e potrà essere ritirato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali.

In caso di inadempimento da parte dell'impresa applatatrice/affidataria/subapplatatrice, l'impresa appaltante dovrà sospendere il pagamenti dei corrispettivi maturati per un importo pari a:

  • ad un importo equivalente alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;

ovvero

  • O al massimo fino al 20% del valore complessivo dell’opera / servizio (in caso di mancanza dei mod. F24 / elenco lavoratori).

Il committente ha l’obbligo di comunicare entro 90 giorni al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate tale situazione.

ultimo aggiornamento al 13.02.2020

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