E' prevista la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, ossia la c.d. “rottamazione delle cartelle”, beneficando della “cancellazione” delle sanzioni e degli interessi di mora.
L’accesso a tale agevolazione, applicabile ai ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015, richiede:
− la presentazione di un’istanza entro il 23.1.2017, utilizzando uno specifico modello;
− il pagamento, in unica soluzione o in un massimo di 4 rate, delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi nonché dell’aggio e dei rimborsi spese, con l’esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora.
Si specifica che tra le somme non definibili ci saranno:
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Per dette violazioni la definizione agevolata può operare “limitatamente agli interessi”.
A seguito presentazione Istanza, entro il 24/04/2017 l’Agente della riscossione comunica al soggetto interessato:
• l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
• l’importo delle singole rate;
• il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata; ed invia i bollettini di pagamento.
L’agevolazione si perfeziona con il pagamento, in unica soluzione o dilazionato, delle somme:
• affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi;
• maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per
procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
SOGGETTI CHE HANNO GIÀ EFFETTUATO PAGAMENTI PARZIALI
La definizione agevolata è consentita anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente le
somme iscritte a ruolo, anche a seguito di un provvedimento di dilazione dell’Agente della
riscossione, a condizione che, rispetto al piano rateale in essere, siano stati effettuati tutti i
versamenti scadenti nel periodo 1.10 – 31.12.2016.
La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ha l’effetto di interrompere le azioni esecutive / cautelari dell’Agente della riscossione con riferimento alle somme / carichi iscritti a ruolo ed oggetto della definizione stessa.
- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa;
- l’Agente della riscossione, relativamente ai carichi / somme oggetto della richiesta di definizione agevolata, non può:
- avviare nuove azioni esecutive;
- iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche;
- proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia
avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di
assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
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