SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE

Con la finalità di favorire l’occupazione giovanile stabile, il DL 12.7.2018 n. 87, introdotto in sede di conversione in legge, prevede la concessione di uno sgravio contributivo per i datori di lavoro del settore privato che nel corso del biennio 2019-2020 assumono lavoratori:

• che non hanno compiuto 35 anni di età;

• ai quali si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al DLgs. 4.3.2015 n. 23.

Durata e limiti dell’agevolazione

Lo sgravio contributivo:

• viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi;

• consiste nell’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Inoltre, per quanto concerne i requisiti dei lavoratori per i quali scatta la possibilità di accesso allo sgravio, oltre al predetto limite del 35° anno di età, è necessario che il neoassunto non sia stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Non ostano al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Contattateci per ogni ulteriore richiesta ed informazione t. 0375260948 – t. 0521233905

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