STABILIZZAZIONE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO
Come già indicato in precedenti circolari si ricorda ai datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2018, assumeranno lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti o trasformeranno a tempo indeterminato, sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile(commi dal 50 al 58 della Legge di bilancio 2018). Resta comunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Condizioni:
- rapporti a tempo indeterminato stipulati con lavoratori che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 35° anno di età nel 2018 (dal 2019 il limite di età scende a 30 anni)
- non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
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