FEDELTA’ DEL LAVORATORE

Il dipendente durante il rapporto di lavoro non dovrà trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore e nemmeno divulgare notizie concernenti l’impresa.

Fedeltà:

L’obbligo di fedeltà prevede:

- Divieto di concorrenza

- Obbligo di riservatezza

L’obbligo di fedeltà riguarda sia i lavoratori subordinati che gli autonomi

Divieto di concorrenza:

Obbligo di non trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro al fine di sottrarre mercato o nuocere all’impresa per cui lavora.

Obbligo di riservatezza:

Il lavoratore dovrà mantenere il riservo rispetto alle informazioni che acquisisce sul luogo di lavoro in relazione all’organizzazione aziendale e ai metodi di produzione. Anche alla fine del rapporto di lavoro permane per tutelare il mercato e la proprietà intellettuale.

Durata dell’obbligo di fedeltà:

È in essere mentre il contratto di lavoro è in essere, esso non vincola il lavoratore quanto il rapporto i lavoro è terminato.

Patto di non concorrenza:

Possibile estendere l’obbligo di fedeltà o meglio ancora il patto di non concorrenza oltre la durata del contratto di lavoro ma si dovrà considerare:

- Forma scritta del patto;

- Corrispettivo al lavoratore;

- Durata determinata;

- Definizione oggetto non concorrenza.

Violazione del patto di fedeltà:

La violazione può essere:

- Perseguita in sede civile e penale;

- giusta causa di licenziamento.

Contattateci per ogni ulteriore richiesta ed informazione t. 0375260948 – t. 0521233905

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