FEDELTA’ DEL LAVORATORE
Il dipendente durante il rapporto di lavoro non dovrà trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore e nemmeno divulgare notizie concernenti l’impresa.
Fedeltà:
L’obbligo di fedeltà prevede:
- Divieto di concorrenza
- Obbligo di riservatezza
L’obbligo di fedeltà riguarda sia i lavoratori subordinati che gli autonomi
Divieto di concorrenza:
Obbligo di non trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro al fine di sottrarre mercato o nuocere all’impresa per cui lavora.
Obbligo di riservatezza:
Il lavoratore dovrà mantenere il riservo rispetto alle informazioni che acquisisce sul luogo di lavoro in relazione all’organizzazione aziendale e ai metodi di produzione. Anche alla fine del rapporto di lavoro permane per tutelare il mercato e la proprietà intellettuale.
Durata dell’obbligo di fedeltà:
È in essere mentre il contratto di lavoro è in essere, esso non vincola il lavoratore quanto il rapporto i lavoro è terminato.
Patto di non concorrenza:
Possibile estendere l’obbligo di fedeltà o meglio ancora il patto di non concorrenza oltre la durata del contratto di lavoro ma si dovrà considerare:
- Forma scritta del patto;
- Corrispettivo al lavoratore;
- Durata determinata;
- Definizione oggetto non concorrenza.
Violazione del patto di fedeltà:
La violazione può essere:
- Perseguita in sede civile e penale;
- giusta causa di licenziamento.
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